Piani di Inserimento Professionale
(art.15, Legge 451/94 - Legge 608/96, art.26 - D.Lgs 280/97 - Circ. Min. Lav. 115/97 - Legge n.52/98 - Legge 488/99, art.63)
Sono degli strumenti per agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro attraverso la possibilità di svolgere un'esperienza di lavoro e formazione in azienda, con caratteristiche simili ai tirocini.
Destinatari.
Giovani in cerca di prima occupazione con età compresa tra i 19 ed i 32 anni, elevabili a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti da almeno due anni alla prima classe delle liste di collocamento.
Durata.
La durata massima non può essere superiore a 12 mesi (art.15, L. n. 451/94) con un impegno massimo di 960 ore annuali; l'orario lavorativo deve essere mantenuto nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale e/o aziendale. Fermo restando il limite orario annuale e giornaliero, la legge finanziaria 2000 ha disposto che le attività possano essere concentrate in un periodo di tempo non superiore ai 6 mesi.
Sussidio.
E' prevista un'indennità economica di € 309,87 (pari a L.600.000) al mese, per metà a carico del soggetto utilizzatore e per metà a carico dello Stato, che viene erogata dall'impresa utilizzatrice. Tale indennità viene elevata, a titolo di indennizzo per le spese di vitto e alloggio, di un ulteriore milione di lire, per il 20% a carico del datore di lavoro e per il restante 80% a carico dello Stato, se il beneficiario accetta la mobilità dal Mezzogiorno a imprese del Centro - Nord operanti nel settore industriale.
Procedura per l'attivazione.
E' articolata nelle seguenti fasi:
Stipula di una Convenzione quadro tra Agenzia per l'Impiego e Associazioni datoriali, Ordini e Collegi professionali;
Redazione di un progetto esecutivo tra Associazioni datoriali, Ordini e Collegi professionali e le aziende;
Invio del progetto all'Agenzia per l'Impiego competente;
Individuazione del giovane e richiesta delle Associazioni datoriali, Ordini e Collegi professionali ai Centri per l'Impiego per la sua assegnazione formale.
Aree di applicazione.
Obiettivo 1 e 2; aree a rilevante squilibrio occupazionale.
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